La sentenza n. 1306 del 24 febbraio 2022 del Consiglio di Stato è intervenuta sul tema dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi di finitura degli spazi esterni, fornendo alcuni interessanti chiarimenti.

Nel caso, i giudici del Consiglio si sono espressi sul ricorso presentato per ottenere l’annullamento di una decisione del TAR che aveva respinto l’istanza volta ad annullare un’ordinanza di demolizione di opere che, secondo la Pubblica Amministrazione competente, avrebbe necessitato di un atto di assenso edilizio e paesaggistico.

Nelle sue analisi, il Consiglio di Stato ha rilevato come l’apposizione di cancelli e recinzioni, se di modeste dimensioni e se funzionali a delimitare la proprietà, può essere inquadrata tra gli interventi di finitura degli spazi esterni e, dunque, fra le ipotesi di edilizia libera. Dunque, non è necessario alcun titolo edilizio per realizzare una recinzione, se è stata posta in essere una trasformazione dalla quale non derivano apprezzabili alterazioni ambientali, estetiche e funzionali, sotto il profilo dei materiali usati e dell’impatto visivo.

Le cose non cambiano se si analizza il profilo paesaggistico: stando a tale approccio, infatti, sono rilevanti solo gli interventi in grado di produrre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Di fatti, proseguono i giudici del Consiglio di Stato, le opere realizzate hanno una consistenza limitata, e il fatto che non esistano vincoli e prescrizioni particolarmente restrittive nella zona, non incidono sul bene paesaggistico protetto.