Con l’ordinanza n. 6321/2020 la Corte di Cassazione ha introdotto un importante chiarimento sulle responsabilità del direttore lavori in relazione a difetti di progettazione dell’opera e sicurezza dei lavoratori. Una sentenza che contribuisce a rendere più trasparente l’individuazione dei presupposti per cui possono concretizzarsi le responsabilità di tale professionista: vediamole insieme.

Direttore dei lavori e responsabilità

Il caso trae origine dal ricorso dei familiari di un operaio deceduto in un cantiere edile durante le attività di manutenzione di un edificio condominiale, contro il direttore dei lavori e contro lo stesso condominio. Sia il giudizio presso il tribunale ordinario, sia quello presso la Corte d’appello, si risolvevano tuttavia in favore del direttore dei lavori e del condominio: ai familiari, a quel punto, non rimaneva altro da fare che ricorrere in Cassazione.

Per gli Ermellini, però, l’approccio corretto è stato quello dei giudici territoriali e, dunque, né il direttore dei lavori né il condominio possono ritenersi responsabili per quanto accaduto all’operaio.

Gli oneri del direttore dei lavori

Per poter arrivare a comprendere per quali motivi i Giudici di Cassazione siano arrivati a tale pronuncia, rileviamo come nell’ordinanza sia ribadito il fatto che il direttore dei lavori non ha assunto alcun impegno sulla sicurezza dei lavori, né ha influito su quest’ultima o sule attività di cantiere attraverso iniziative concrete di controllo.

Riepilogando quali sono gli oneri e i doveri del direttore dei lavori, i Giudici ricordano poi che “il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull’attuazione dell’appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere […] di vigilare affinché l’opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l’appaltatore per i difetti dell’opera derivanti da vizi progettuali…”.

Ancora, nell’ordinanza si rammenta che il direttore dei lavori avrebbe assunto una parte della responsabilità per ciò che concerne i difetti dell’opera relativi a cattiva progettazione solamente se fosse stato incaricato in maniera esplicita dal committente di verificare l’esattezza tecnica del progetto.

Proprio per tale linea interpretativa, ne deriva che al responsabile dei lavori non può essere imputata la responsabilità della sicurezza dei lavori se non gli è stato conferito un preciso incarico.

Gli oneri del condominio

Come abbiamo rammentato qualche riga fa, nemmeno il condominio è stato dichiarato responsabile per l’accaduto.

Per gli Ermellini, infatti, al condominio avrebbe potuto essere imputata la responsabilità dell’avvenuto infortunio solamente se avesse affidato i lavori di manutenzione a un’impresa non idonea e priva della capacità e dei mezzi tecnici necessari per la buona esecuzione dei lavori in sicurezza, o se avesse avuto una provata e concreta ingerenza sull’attività dell’impresa esecutrice dei lavori, per esempio mediante ordine impartito dal direttore dei lavori.