Con la recente sentenza n. 3900/2020, il Consiglio di Stato ha fatto luce sulla corretta applicazione della legge che disciplina le distanze che sanciscono il distacco dei fabbricati dalle strade, al di fuori dei centri abitati.
Il Consiglio ha dunque richiamato alla memoria quando affermato dal Codice della Strada (d.lgs. 285/1992, e successivo regolamentato di esecuzione e di attuazione di cui al dpr n. 495/1992) e dal d.m. 1404/1968 che reca le Distanze minime a protezione del nastro stradale, da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati).
Ricordiamo altresì che l’intervento del Consiglio di Stato trae origine dal caso di un privato cittadino che inoltrava la richiesta di un permesso di costruire utile per poter ampliare il proprio fabbricato. Dinanzi a tale richiesta, però, il Comune negava il proprio via libera poiché, a proprio parere, il progetto di ampliamento ricadeva in una fascia di rispetto (30 metri) di una vicina strada statale.
A questo punto il privato faceva ricorso al Tar che, tuttavia, replicava sostanzialmente la posizione del Comune. Si finiva in tal modo sulle scrivanie del Consiglio di Stato, dove il ricorrente lamenta una valutazione errata da parte del Comune, in relazione alle norme di cui sopra.
Nella loro valutazione, i giudici del Consiglio di stato prendono atto che la proprietà si trova al di fuori del perimetro del centro abitato, e chiariscono che in relazione alle distanze da osservarsi tra fabbricati e strade, deve verificarsi una doppia condizione:
- il lotto deve ricadere all’interno di un centro abitato;
- la strada deve essere classificata ex art. 2, co. 2 del Codice.
Nel caso in cui le due condizioni non siano rispettate, allora occorre applicare la legge pregressa, il d.m. 1404/68, che però non è applicabile all’interno del perimetro degli insediamenti previsti dai programmi di fabbricazione. In questa particolare condizione troverà invece in applicazione il decreto di attuazione del dpr 495/1992, che prevede per le distanze di tipo C un distacco pari a 10 metri. Viene dunque accolto il ricorso del privato.
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