L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta all’interpello n. 121/2021 chiarisce in che modo è possibile accedere alle agevolazioni previste dal Superbonus 110% per la demolizione/ricostruzione di unità collabenti prive di impianti di riscaldamento.

Il caso in esame è quello di un proprietario di un rudere costituito da due unità immobiliari accatastate in F/2, ovvero le cosiddette “unità collabenti”. I lavori che il privato vuole eseguire sul fabbricato riguardano la demolizione e ricostruzione dell’edificio con frazionamento in più unità immobiliari, mantenendo la stessa forma e dimensione, la riduzione del rischio sismico con adeguati interventi strutturali, l’installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato e l’isolamento termico dell’edificio, migliorando di due livelli la classe energetica dell’intero immobile. L’istante chiede all’Agenzia delle Entrate se può usufruire del Superbonus 110%, specificando che al momento dell’inizio dei lavori l’edificio è privo di impianto di riscaldamento.

Le Entrate chiariscono che il Superbonus è accessibile per gli interventi eseguiti su edifici classificati nella categoria catastale F/2, ovvero le unità collabenti, così come specificato nella circolare n. 30/E. Per quanto riguarda l’accesso al Superbonus 110%, invece, viene chiarito che in questo caso il contribuente può usufruire dell’agevolazione fiscale soltanto per gli interventi che riguardano la riduzione del rischio sismico, ovvero il cosiddetto Sismabonus. L’istante non può, invece, accedere all’Ecobonus (agevolazione prevista per le spese di miglioramento energetico) perché l’edificio in questione è privo di impianto di riscaldamento.