Attraverso la risposta all’interpello n. 114/2021, le Entrate fanno chiarezza sull’accesso al Superbonus 110% per quanto riguarda gli interventi eseguiti negli spogliatoi comunali da parte di un’associazione sportiva.

Il quesito esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda, appunto, un’associazione sportiva di tipo dilettantistico regolarmente iscritta nel Registro del CONI. L’istante intende realizzare dei lavori edilizi negli spogliatoi che si trovano all’interno del Palazzetto dello sport, che è stato affidato in gestione all’associazione da parte del Comune attraverso una convenzione. Con il quesito alle Entrate, si chiede se questa convenzione sia un titolo idoneo per poter accedere all’agevolazione fiscale prevista dal Superbonus 110%, per le spese sostenute per gli interventi eseguiti negli spogliatoi.

Richiamando il comma 9 dell’art. 119 del Decreto Rilancio alla lettera e), le Entrate confermano che la detrazione del 110% è fruibile anche dalle “associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi”.

Secondo la circolare n. 24/E del 2020, per accedere al Superbonus 110%, colui che effettua le spese per sostenere i lavori deve essere il proprietario dell’immobile oppure il detentore di un titolo idoneo. Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la convenzione posseduta dall’associazione sportiva costituisca un titolo idoneo per poter fruire dell’agevolazione fiscale del Superbonus.