La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4439/2020 è intervenuta sul tema della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) su alcune opere strutturali di un edificio e, in particolare, sulle competenze professionali dei tecnici.
Nella pronuncia della Suprema Corte, i giudici rammentano che secondo il proprio costante orientamento, “dal quale non vi è motivo di discostarsi”, le norme relative alla scelta di un consulente tecnico d’ufficio hanno una “natura e finalità esclusivamente direttive”, considerato che la scelta è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Dunque, secondo la pronuncia della Cassazione, per la nomina del CTU il giudice ha un ampio margine di discrezionalità.
Da quanto sopra ne deriva che la decisione di affidare l’incarico a un professionista (nella fattispecie, un geometra), iscritto a un albo diverso da quello pertinente alla materia al quale si riferisce la consulenza (nella fattispecie, ingegneri), ovvero non iscritto ad alcun albo professionale, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede una specifica motivazione.
Ricordiamo, a completezza dell’argomento, che la pronuncia della Cassazione è giunta dopo un ricorso presentato da una società, che lamentava il ruolo svolto da un geometra come CTU per una attività di diagnostica strutturale e progettazione statistica di un edificio.
La società aveva sottolineato, in particolare, che il geometra, nel suo ruolo di CTU, “non si era limitato ad un semplice rinvio ad un elaborato altrui, ma aveva operato una meditata valutazione complessiva a seguito dell’accurato accertamento dello stato dei luoghi, alla luce del rilievo strutturale eseguito, […] delle prove eseguite […] e, infine, della relazione di diagnostica delle strutture”, in cui queste ultime erano già state oggetto di calcolo da parte di un ingegnere.
La società lamenta in sintesi la violazione degli artt. 16, 17, 18 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, e l’omessa valutazione di un punto decisivo della controversia, rilevando che solo ingegneri e architetti hanno la competenza per valutare opere che incidono sulla staticità degli edifici. Il parere di un “semplice” geometra.
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