Il soppalco è una delle opere edilizie più discusse dalla giurisprudenza amministrativa. E, in questo ambito, un ulteriore tassello è stato posto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1002 dello scorso 11 febbraio 2022, che ha contribuito a dirimere quali siano le discriminanti che conducono alla corretta individuazione del titolo edilizio per realizzare tale opera.

Ebbene, riassumendo il contenuto della pronuncia, i giudici sottolineano come la disciplina edilizia del soppalco debba essere apprezzata caso per caso in relazione alle caratteristiche del manufatto e che è necessario il permesso di costruire se il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, con aumento delle superfici dello stesso e ulteriore carico urbanistico.

Di contro, prosegue la pronuncia, si rientra nell’ambito degli interventi edilizi minori (per cui non è necessario il permesso di costruire) se il soppalco è tale da non incrementare la superficie dell’immobile. Quest’ultima ipotesi si verifica tuttavia solamente nel caso in cui lo spazio realizzato con il soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre e senza luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo non fruibile alle persone.

Con l’occasione viene rammentato come la qualifica di pertinenza urbanistica sia applicazione esclusivamente alle opere di modesta entità e accessorie rispetto a un’opera principale. È questo il caso di piccoli manufatti per il contenimento degli impianti tecnologici, e in generale le opere che dal punto di vista delle dimensioni e della funzione si connotano per una propria autonomia rispetto all’opera principale, e non siano coessenziali alla stessa, ovvero che non ne risulti possibile alcune diversa utilizzazione economica.

Nel caso in esame, si chiosa ad onor di cronaca, le opere contestate avevano comportato un organismo edilizio nuovo ad uso abitativo, con incremento della superficie e del volume, come confermato dalle metrature significativamente apportate e dalla presenza di un servizio igienico. Serviva pertanto il permesso di costruire.