La conformità edilizia di immobili ante 1967 riguarda quegli edifici realizzati prima del 1° settembre 1967, ovvero il giorno in cui è entrata in vigore la legge n. 765/1967. Secondo questa legge, un immobile che prima di tale data è stato edificato all’interno di un territorio che all’epoca non era interessato da regolamenti edilizi o da piani regolatori oppure in una zona non considerata a quei tempi come nucleo urbano può ritenersi legittimo anche senza la documentazione tecnica, poiché all’epoca in cui è stato costruito non necessitava di un titolo edilizio.

Tuttavia, per ritenere legittimo l’immobile, è necessario dimostrare le reali consistenze dell’edificio al momento della sua costruzione, che deve essere antecedente al 1° settembre 1967. Dopo questa data, infatti, anche le modifiche edilizie apportate allo stesso immobile sono soggette al titolo edilizio.

Ma in che modo può essere certificata la conformità edilizia di immobili ante 1967? Un documento che può dimostrare le forme e le consistenze dell’edificio è rappresentato dalle planimetrie catastali, che sono state redatte a partire dal 1939. Per gli edifici costruiti prima di tale data, invece, è necessario fornire un’adeguata documentazione che ne attesti la preesistenza.

In tal caso, bisogna consultare gli antichi catasti custoditi presso l’Archivio di Stato locale, che possono contenere delle informazioni utili sulla consistenza e sulla forma dell’edificio. Possono, inoltre, risultare utili anche le aerofotogrammetrie o le fotografie storiche, purché contengano una certificazione della loro autenticità. La documentazione amministrativa necessaria per definire lo stato legittimo degli immobili è specificata dall’articolo 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 380/2001, introdotto dal d.l. 76/2020.

È importante sottolineare che la verifica della conformità edilizia, catastale ed urbanistica degli immobili è strettamente collegata alle pratiche per accedere al Superbonus 110% ed ottenere le relative agevolazioni fiscali.