La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1263 del 23 gennaio 2021, ha chiarito che i proprietari di una seconda casa che non è agibile e abitabile, possono pagare metà dell’IMU e della TARI dovuta attraverso una semplice autocertificazione. È dunque la dichiarazione sostitutiva di cui al dpr 28 dicembre 2000, n. 445, a costituire l’attestazione sufficiente per poter attestare che l’immobile non può essere utilizzato, poiché inagibile e inabitabile, per l’intero periodo per il quale sussistono tali condizioni.

Naturalmente, non possiamo non rammentare come secondo quanto previsto dalle attuali normative in materia di IMU (ci riferiamo alla l. 160/2019) per poter disporre di questo interessante sgravio fiscale sia opportuno che le condizioni di inagibilità e di inabilità siano sempre accertate dall’ufficio tecnico comunale, con una perizia a carico del proprietario.

Tuttavia, la sostanzia innovazione condotta dai giudici della Suprema Corte sembra andare nella direzione di una importante semplificazione, visto e considerato che per gli Ermellini la riduzione dell’imposta può essere ottenuta semplicemente attestando da sé l’impossibilità di utilizzare l’immobile.

Quando si paga metà IMU o niente IMU

Naturalmente, quanto sopra non deve lasciar inteso nei termini di una via libera alle autodichiarazioni piuttosto “facili”.

Ricordiamo infatti che secondo quanto previsto dalla maggioranza dei regolamenti comunali, si può ridurre del 50% la base imponibile dell’IMU dovuta nel caso in cui il fabbricato sia inagibile e inabitabile e, proprio per questo motivo, non sia possibile utilizzarlo. In questo caso, alla dichiarazione IMU bisognerà allegare l’attestazione di inagibilità o di inabilità, redatta da un tecnico abilitato, entro il 30 giugno di ogni anno (e ora, con la pronuncia degli Ermellini, anche una semplice autocertificazione).

La stessa percentuale di riduzione si applica inoltre nel caso in cui il proprietario di seconda casa sia titolare di un immobile che è qualificato come di interesse storico o artistico. Sale invece al 75% la percentuale di riduzione della base imponibile IMU nel caso in cui il proprietario affitti la sua seconda casa con contratto a canone concordato.

Infine, ricordiamo come la legge preveda un taglio del 50% dell’IMU per le abitazioni che sono date in comodato gratuito a figli o genitori che la utilizzano come abitazione principale, a patto che il comodante abbia una sola abitazione e risieda nello stesso Comune. Riduzione del 50% dell’IMU e dei due terzi della TARI, invece, per coloro che sono titolari di abitazioni di soggetti non residenti nel nostro Paese.

L’unica ipotesi di esenzione è invece quella di casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, che ha ottenuto un provvedimento del giudice in questo senso. Dunque, pur non essendo proprietario, il genitore affidatario potrà beneficiare dell’esenzione per l’abitazione principale.