Attraverso la sentenza n. 273/2019, il Tar Abruzzo ha chiarito che l’installazione di un chiosco bar, anche se amovibile, deve comunque essere considerata come un’installazione di nuova costruzione e, dunque, necessita del permesso di costruire.
Il Tribunale amministrativo ha infatti chiarito che “la natura precaria del manufatto va intesa, ai fini dell’identificazione del relativo regime abilitativo edilizio, non tanto e non solo con riferimento alla consistenza strutturale e dell’ancoraggio al suolo dei materiali di cui si compone, ma in termini funzionali, ovvero occorre accertare se si tratta di un’opera destinata a soddisfare bisogni duraturi, ancorché realizzata in modo da poter essere agevolmente rimossa”.
Dunque, il nulla osta dell’Ente parco che il ricorrente aveva indicato a sostegno della legittimità del manufatto, in realtà per il Tar ha solo l’utilità di dimostrare che il chiosco bar è opera destinata ad un uso, non già provvisorio, né connesso ad esigenze contingenti, ma destinato a rinnovarsi annualmente in primavera, integrandosi nel paesaggio circostante. Di contro, il Tar sostiene che il ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova del fatto che il chiosco fosse ricompreso in una struttura ricettiva all’aperto.
Sulla base di quanto sopra ne conseguirebbe che il manufatto in questione anche se amovibile in via strutturale, deve comunque essere considerato come un intervento di nuova costruzione, che dunque necessita di permesso di costruire, e che pertanto – se realizzato in assenza del permesso di costruire – lo espone alla demolizione.
Peraltro, si osserva con tale occasione che la giurisprudenza è oramai concorde nell’affermare che il carattere di stagionalità dell’utilizzo del manufatto non implica di per sé la provvisorietà dell’attività, né di per sé la precarietà del manufatto ove si svolge. Anzi, il rinnovarsi dell’attività con frequenza stagionale sarebbe invece indicativo della stabilità dell’attività e dell’opera a ciò necessaria.
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