La Circolare n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di utili indicazioni per la corretta fruizione della detrazione del Bonus verde per i lavori in casa, chiarendo in particolar modo che dalla detrazione sono escluse le spese che sono sostenute per la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa all’intervento innovativo o modificativo nei termini di cui alla norma e i lavori in economia.
Ricordiamo che il Bonus verde consiste in una detrazione pari al 36% delle spese documentate sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese recinzioni, pertinente, impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili.
La detrazione spetta pertanto dinanzi a una lunga serie di opere, come per esempio quelle che si riferiscono all’intero giardino o a una sola area interessata, alla realizzazione di sole fioriere o all’allestimento a verde di balconi o terrazze, e così via. Tra le spese ammesse alla detrazione di cui al Bonus verde rientrano altresì quelle legate alla progettazione e alla manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi in questione.
Per l’Agenzia delle Entrate, non può essere esclusa l’ipotesi che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto di alberi, di piante, di cespugli e di specie vegetali, e per la realizzazione dell’intervento, a condizione che l’opera di riqualificazione dell’area verde sia complessiva e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.
Per quanto attiene i beneficiari, la detrazione spetta ai contribuenti che sono in possesso o in detenzione di un immobile al quale sono effettuati gli interventi, e ai familiari conviventi dei predetti possessori o detentori. Il beneficio può spettare anche ai singoli condomini, nel limite della quota a lui imputabile, per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.
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