La sentenza n. 40/2020 del Tar di Perugia interviene sulla necessità o meno di un permesso di costruire per l’installazione di una canna fumaria sulla facciata di un edificio.

In breve, i proprietari di un immobile presentavano ricorso al Tar contro il comune, al fine di annullare un atto nel quale venivano ritenuti illegittimi i titoli abilitativi per la realizzazione di una canna fumaria esterna al fabbricato.

Il Tar Umbria, dopo aver esaminato il materiale a propria disposizione, ricorda che il prevalente orientamento giurisprudenziale afferma che:

  • la canna fumaria deve ritenersi ordinariamente un volume tecnicoe, come tale, un’opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, per la cui realizzazione non è necessario il permesso di costruire, senza essere conseguentemente soggetta alla sanzione della demolizione (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 15 dicembre 2010, n. 27380),
  • a meno che non si tratti di opere di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma dell’immobile, occorrendo solo in tal caso il permesso di costruire (cfr., ex multis, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 7 aprile 2016, n. 209).

Dunque, considerato che nel caso di specie la canna fumaria ha un diametro di appena 30 centimetri e dista da terra più di 3 metri, oltre che essere aderente a un prospetto secondario dell’edificio, tale manufatto viene ritenuto non influente rispetto al sedime e alla sagoma dell’edificio, non necessitando pertanto del permesso di costruire.