Come noto, uno dei requisiti utili per accedere al Bonus Facciate è la percentuale di intonaco interessato dai lavori, che deve essere pari ad almeno il 10%, e quello della visibilità su strada pubblica.

Ebbene, proprio in merito a questo criterio, gli interpelli posti all’Agenzia delle Entrate nel corso degli ultimi anni sono stati numeri. E, in ordine di tempo, quello più recente e di rilievo è quello che ha fatto scaturire la risposta n. 337 dello scorso 12 maggio 2021, oggi in commento.

Il quesito

Ricostruendo brevemente il caso, ricordiamo che l’istante è un condominio che ha approvato la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al recupero dell’involucro esterno di una palazzina che è situato all’interno di un complesso residenziale.

Il condominio precisa che il lato nord del complesso è visibile dalla strada comunale, mentre il lato sud è visibile solo da un percorso che è parte integrante del complesso residenziale, ma non si tratta di “strada privata e chiusa, bensì su una strada dove circolano liberamente persone e mezzi provenienti sia dall’esterno che dall’interno del complesso residenziale, per cui ne deve essere riconosciuto un “uso pubblico”, secondo i chiarimenti del Consiglio di Stato contenuti nella sentenza 2999/2020 dello scorso 12 maggio, che tra l’altro, sancisce il diritto di uso pubblico in favore di ciascun cittadino appartenente alla collettività cui l’uso pubblico pertiene”.

Dunque, il condominio domanda se si possa usufruire o no della detrazione di cui al Bonus Facciate per il 90% delle spese sostenute sui lavori realizzati sull’intero perimetro della palazzina.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Nel suo parere l’Agenzia delle Entrate ricorda come la legge di Bilancio 2020 abbia disciplinato il Bonus Facciate come una detrazione, dall’imposta lorda, pari al 90% delle spese documentate sostenute nel 2020 per gli interventi sugli edifici esistenti ubicati in zona A o B.

Inoltre, per poter essere ammessi a bonus, gli interventi devono necessariamente essere rivolti al “recupero o restauro della facciata esterna devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.

Ancora, l’Agenzia sottolinea rammenta che “nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, (…), e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008”.

Più nel dettaglio del presente interpello, il Fisco condivide poi come gli interventi debbano essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache alla facciata, sui balconi, sugli ornamenti e sui fregi, ma se tali interventi sono inerenti l’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile.

Di contro, la detrazione non spetta per quegli interventi che sono realizzati sulle facciate interne dell’edificio, tranne quelle che sono visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Sono dunque escluse le spese sostenute per gli interventi su superfici confinanti – ad esempio, con cortili e spazi interni, se non visibili da strada o suolo ad uso pubblico.

Nel caso presentato dall’istante, di percorso privato ma ad uso pubblico, l’Agenzia delle Entrate conclude evidenziando che una strada vicinale può essere assimilabile a strada comunale se ad uso pubblico, poiché, come nel caso specifico, destinato al passaggio collettivo.