La recente sentenza n. 5251/21 del Tar Lazio ha discusso sul fatto che la sbarra metallica che si aziona per permettere il passaggio delle automobili all’interno di una proprietà privata sia, di fatto, rientrante nell’edilizia libera o meno.
Ebbene, secondo la pronuncia dei giudici amministrativi regionali, la sbarra sollevabile in metallo, a disciplinare l’accesso a un parcheggio (ad esempio, condominiale), non è un intervento di manutenzione che può rientrare nell’edilizia libera. Di contro, trattandosi di un’opera per la quale presentare la Scia, chi non effettua tale segnalazione certificata di inizio attività va incontro a una sanzione di carattere pecuniario, ovvero una multa da corrispondere al Comune. Non vi è invece necessità di smantellare l’opera.
In sintesi, la vicenda su cui si sono poi espressi i giudici amministrativi trae origine dal caso di un condominio che aveva fatto realizzare un cancello di delimitazione di un parcheggio, costituito da una sbarra meccanica sollevabile in metallo, al fine di delimitare il confine dell’area condominiale.
Il Comune, osservando che l’intervento non era stato preceduto da alcuna comunicazione all’ufficio tecnico, aveva di conseguenza irrogato al condominio una sanzione amministrativa pecuniaria in ragione del carattere abusivo dello stesso. Il condominio agiva dunque per l’annullamento della sanzione, ritenendola illegittima. Il Tar Lazio, a sua volta, riteneva legittima la sanzione amministrativa pecuniaria.
Dunque, per installare la sbarra meccanica sollevabile in area privata è necessaria la Scia. Un titolo edilizio che sicuramente crea qualche complicazione in più rispetto al caso di un intervento di edilizia libera ma che, tra i vari titoli edilizi, è comunque la meno impegnativa per il privato, visto e considerato che si basa su un meccanismo di silenzio-assenso che permette l’immediata realizzazione dei lavori edilizi.
Si tenga tuttavia conto che il principio introdotto dai giudici del Tar non è storicamente condiviso in modo omogeneo dalla giurisprudenza che, in più occasioni, ha invece sostenuto che l’installazione di una sbarra meccanica che regola l’accesso alla proprietà privata non debba essere soggetta ad alcuna autorizzazione, qualificandosi come intervento di manutenzione ordinaria e, in estrema sintesi, non richiedendo alcun titolo abilitativo.
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