Nelle scorse settimane i giudici amministrativi campani sono intervenuti sul tema della libera realizzazione di una baracca in lamiera, stabilendo che un simile manufatto potrebbe non essere considerato come una mera pertinenza.

In particolare, con la sentenza 17 marzo 2022, n. 758, il TAR Campania, Salerno, sez. II, ha affermato che non è una pertinenza la baracca in lamiera poggiante su una platea di calcestruzzo, strutturata con un telaio in cemento armato che è composto da n. 9 pilastri in cemento della sezione di mt. 0,30 circa x mt. 0,50, dalle dimensioni in pianta di mt. 11,60 circa x mt. 9,10 circa x un’altezza al colmo di mt. 5,50 circa e mt. 4,20 circa sugli appoggi. La copertura della struttura è in legno e pannelli lamellari a due falde inclinate. È utilizzata come pollaio, porcilaia e deposito.

Come è noto, ricordano i giudici amministrativi, la nozione di pertinenzialità ai fini urbanistici ed edilizi ha diversi connotati rispetto a quelli civilistici. Il rilievo determinante non è infatti quello del legame materiale tra pertinenza e immobile principale, bensì che la prima non abbia autonoma destinazione e autonomo valore di mercato, e che inoltre non termini la propria destinazione d’uso nel rapporto funzionale con l’edificio principale, in modo tale da non incidere sul carico urbanistico, e che vengano in rilievo manufatti di dimensioni estremamente modeste e ridotte, inidonei, quindi, ad alterare in modo significativo l’assetto del territorio.

I giudici del TAR sottolineano infine come la qualifica di pertinenza urbanistica sia applicabile solo ad opere di modesta entità, accessorie rispetto all’opera principale. Si pensi ai piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici. Di contro, non è pertinenza quell’opera che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connoti per una propria autonomia rispetto all’opera principale e non sia coessenziale alla stessa.