La Corte di Cassazione, con sentenza n. 44503/2019, è intervenuta sul ricorso presentato da una proprietaria di immobile contro la condanna della Corte di Appello, per aver realizzato un’apertura su parete esterna senza permesso di costruire e senza autorizzazione paesaggistica, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale ed archeologico.

In particolare, gli interventi contestati facevano riferimento al restauro di due aperture lignee, con trasformazione delle stesse in un’unica apertura a vetri, di dimensioni peraltro inferiori a quelle preesistenti.

Ebbene, secondo la ricorrente questo intervenute sul piano urbanistico avrebbe dovuto essere individuato come manutenzione straordinaria o restauro conservativo, e comunque non assoggettato a permesso di costruire. Sul piano paesaggistico non sarebbe stata necessaria alcuna autorizzazione, rientrando questa tra le opere di cui all’art. 149 d.lgs. 42/2004.

I giudici della Suprema Corte non sembrano però dello stesso avviso, affermando che la modifica delle aperture effettuate sulla parete esterna di un edificio non sono riconducibili ai lavori di manutenzione straordinaria o a quelli di restauro o risanamento conservativo. Sono invece considerabili come ristrutturazione edilizia pesante e, in quanto tali, è domandato il rilascio del permesso di costruire.

Nell’ordinanza i giudici hanno fatto riferimento a quanto previsto dall’art. 10 comma 1 del Testo Unico Edilizia, che prevede l’assoggettamento al permesso di costruire degli interventi di ristrutturazione edilizia che conducano a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, e che comportino delle modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, o che limitatamente a immobili compresi in zone omogenee A, comportino dei cambiamenti della destinazione d’uso, oltre agli interventi che comportano delle modificazioni della sagoma degli immobili sottoposti a vincoli ex d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Nella fattispecie d’esame, l’intervento è soggetto al rilascio del permesso di costruire e anche del rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica, stante il vincolo relativo.