Il TAR Campania, sez. II, con la sentenza n. 1894 del 4 novembre 2019 è intervenuta sulla qualificazione della scala di collegamento, affermando che la sua realizzazione di questo elemento, che connette il piano terra con il primo piano, è urbanisticamente irrilevante.

Il TAR Campania si è trovato a pronunciare le proprie valutazioni sulla connotazione della realizzazione di una scala di collegamento composta da 12 gradini delle dimensioni di 75 centimetri di lunghezza, 26 centimetri di larghezza e 12 centimetri di altezza e se, in considerazione delle sue modeste dimensioni, sia effettivamente il caso di considerarla come rilevante sotto il profilo urbanistico.

Ebbene, per i giudici del tribunale amministrativo, in realtà anche in virtù di tale contenuta dimensione, la realizzazione della scala di collegamento non determina la creazione di nuove superfici o di nuovi volumi, ma potrebbe essere qualificata in termini di vano tecnico, e dunque urbanisticamente irrilevante, poiché priva di qualsiasi autonomia funzionale e non idonea a determinare un aggravio del carico urbanistico.

In altri termini, la scala di collegamento esaurisce la propria finalità nel rapporto funzionale con l’edificio principale. E, proprio per questo motivo, non può essere di rilevanza urbanistica e non può essere giudicato come nuovo volume.