Anche il condono edilizio può essere annullato. E, in tal senso, la recente sentenza n. 34897/2021 da parte della Corte di Cassazione ha contribuito a fare chiarezza fornendo una serie di delucidazioni che prendono spunto da un caso concreto.
In particolare, i giudici della Suprema Corte si sono pronunciati sul ricorso contro l’ordinanza di un Tribunale che ha revocato l’ordine di demolizione di un fabbricato, per quei corpi per i quali era stata presentata domanda di condono. Viene invece confermato l’ordine di demolizione per un altro corpo di fabbrica.
Per la Procura, però, i corpi di fabbrica devono essere considerati in modo unitario e, dunque, si è in presenza di un frazionamento artificioso. L’edificio risulta infatti essere posseduto da più comproprietari, ma uno ha ricevuto l’ordine di demolizione per uno dei corpi di fabbrica, mentre gli altri hanno presentato delle istanze di condono.
Ora, a margine degli accertamenti effettuati, la Suprema Corte ha confermato che il fabbricato deve essere valutato nella sua interessa. Il volume che ne deriva è dunque di 2.050 metri cubi, maggiore rispetto al limite di 750 metri cubi che invece era stato previsto per il condono.
Proprio in tema di condono, proseguono le motivazioni degli Ermellini, nel caso di bene immobile in comproprietà per cui non sia stata operata alcuna divisione, né la costituzione di un distinto diritto di proprietà su una porzione dello stesso, allora le distinte istanze di sanatoria da parte di diversi soggetti sono in grado di costituire un frazionamento artificioso della domanda, da imputare a un unico centro di interesse, al fine di non consentire l’elusione del limite legale di volumetria dell’opera per la concessione della sanatoria.
Pertanto, nel caso in cui il giudice dovesse accertare l’illegittimità del titolo rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, può ben disapplicare l’atto con cui è stata concessa la sanatoria.
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