Con ordinanza n. 4843 del 15 febbraio 2022 la Corte di Cassazione ha chiarito che i benefici della prima casa rimangono se il trasferimento della residenza non è avvenuto nei termini previsti dalla legge, ma a causa del ritardo dell’amministrazione comunale nel rilascio delle certificazioni necessarie.

Il caso ha riguardato alcuni contribuenti che hanno proposto ricorso contro un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate disconosceva i benefici fiscali legati all’acquisto della prima casa. La CTP ha accolto il ricorso sostenendo che il beneficio fosse dovuto ai contribuenti che, pur avendo fatto formale richiesta, al momento dell’acquisto dell’immobile non avevano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune dove l’immobile era localizzato.

Di contro, la CTR ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo l’appello del Fisco, ritenendo che i contribuenti non avevano poi dato la prova della realizzazione dell’impegno di trasferire la propria residenza, che costituisce elemento costitutivo per la spettanza del beneficio richiesto.

Il contribuente impugnava la decisione lamentando l’errore in cui sarebbe incorsa la CTR. Ebbene, il Collegio di legittimità ha accolto il ricorso affermando che è consentito il mantenimento dell’agevolazione se il trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile non è avvenuto in modo tempestivo per causa sopravvenuta di forza maggiore, assumendo rilevanza, a tal fine, i soli impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili.