L’Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta sul tema del SuperBonus, ampliando ulteriormente la platea di soggetti beneficiari. In particolar modo, nella risposta n. 91 dell’8 febbraio 2021, il Fisco ha fornito il via libera per la fruizione del SuperBonus anche da parte del soggetto non residente che ha intenzione di acquistare una “casa antisismica” nel territorio nazionale.
Il quesito
Cerchiamo di comprendere in che modo l’Agenzia delle Entrate sia arrivata all’ammissione in premessa, e ricordiamo come l’istante fosse un cittadino italiano residente all’estero e regolarmente iscritto all’Aire. Tale soggetto non ha redditi in Italia, e desidera sottoscrivere un contratto preliminare per l’acquisto, da un’impresa di costruzioni, di un’unità immobiliare che fa parte di un edificio in fase di costruzione dentro un complesso residenziale che ricade in zona sismica 3, con demolizione e ricostruzione, con riduzione del rischio sismico di due classi rispetto all’immobile precedente.
Dopo aver rassicurato sulla regolarità tecnica dell’operazione, l’istante ha domandato al Fisco se si possa o meno beneficiare della detrazione prevista per l’acquisto di case antisismiche, previste dal SuperBonus, anche se non si produce alcun reddito in Italia.
La soluzione interpretativa che viene prospettata dall’istante è evidentemente favorevole a sé stesso, perché ritiene che l’unità immobiliare descritta nell’interpello risponda ai criteri utili per beneficiare della detrazione di cui al SuperBonus, e che in relazione del fatto di essere in capiente, possa anche cedere la detrazione a intermediari finanziari e bancari.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Nel commento incluso nella risposta all’interpello, il Fisco evidenzia come l’accertamento dei presupposti utili per stabilire l’effettiva residenza fiscale è questione di fatto che non forma oggetto di istanza di interpello.
Ciò premesso, il Fisco sottolinea anche come la norma del SuperBonus, nel mutuare le regole applicative già note con il SismaBonus, si differenzi da tale provvedimento perché i beneficiari dell’agevolazione fiscale sono gli acquirenti di nuove unità immobiliari.
In modo più specifico, la detrazione del SuperBonus riguarda l’acquisto di immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi (con demolizione e ricostruzione, come nel caso in esame, anche con variazione volumetrica), eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.
In tale scenario, con la risoluzione 38/E del 3 luglio 2020, l’Amministrazione finanziaria aveva già chiarito che la detrazione spetta agli acquirenti di unità immobiliari che siano ubicati nelle zone sismiche 2 e 3, e che siano oggetto di interventi le cui procedure autorizzate siano iniziate dopo il 1 gennaio 2017, ma prima del 1 maggio 2019, ovvero dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, sebbene l’asseverazione sia stata presentata anche in modo non contestuale alla richiesta del titolo abilitativo.
In questi casi è comunque stato precisato che ai fini della detrazione è fondamentale che l’asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito notarile che è oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.
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