Stando a quanto afferma il Consiglio di Stato con sentenza n. 6091/2021, il condono edilizio non conferisce “automaticamente” l’agibilità dell’immobile che ha beneficiato di tale provvedimento.

Per giungere a tale valutazione, i giudici hanno analizzato il caso di un immobile che, pur condonato, non è stato considerato agibile e, dunque, idoneo all’uso residenziale. L’immobile era di proprietà di una società che ha rilevato l’intero complesso in cui erano presenti dei piani seminterrati, adibiti ad usi complementari per la residenza. I piani seminterrati avevano ottenuto il condono e, dunque, la società ha domandato il certificato di agibilità per adibirli a residenze.

Tuttavia, dopo aver effettuato il sopralluogo, il Comune non ha considerato tali piani come idonei ai fini residenziali, annullando la sanatoria edilizia in autotutela. Per la società, però, il rilascio del titolo edilizio in sanatoria avrebbe dovuto determinare automaticamente il rilascio del certificato di agibilità anche in deroga alla normativa regolamentare.

In seguito agli accertamenti effettuati, però, i giudici hanno ribadito che il condono non va di pari passo con l’agibilità. Di fatti, dal sopralluogo sono emersi una serie di fattori che rendevano l’immobile sostanzialmente inadatto ad essere utilizzato ai fini residenziali, come – per esempio – la mancanza di aerazione e di illuminazione diretta, in quanto il piano seminterrato era dotato di finestre a bocca di lupo con grigliato posto a livello del giardino. Inoltre, la distribuzione interna degli spazi era difforme da quella sanata con condono edilizio. Infine, i sopralluoghi effettuati avevano manifestato diffuse condizioni di umidità e infiltrazioni.

Proprio sulla base di tali valutazioni, i giudici hanno così stabilito che i piani seminterrati potessero essere fruiti solo come locali di servizio come, ad esempio, un magazzino.

Estendendo poi le motivazioni a un principio di massima, i giudici hanno concluso sostenendo come la disciplina del condono edilizio, in quanto di natura eccezionale e derogatoria, non potesse essere suscettibile di interpretazioni estensive tali da incidere sul principio di tutela della salute. In sintesi, anche a seguito del rilascio del condono edilizio deve essere escluso l’automatico rilascio del certificato di abitabilità.