Volumi tecnici, Tar chiarisce requisiti per evitare abusi edilizi
Una recente sentenza del Tar di Lecce ha definito quali sono i requisiti dei volumi tecnici, utili per poter evitare ipotesi di abuso edilizio.
L’occasione si è resa utile in seguito al ricorso presentato dinanzi al tribunale amministrativo regionale da parte di un privato cittadino, che presentava un permesso di costruire in sanatoria in area vincolata all’interno di un comune pugliese, vedendosi però respingere la richiesta poiché:
… il riferimento alle nuove “superfici utili o volumi” – non sanabili in area vincolata – non costituisce […] una modalità di espressione di un concetto unitario collegato alla realizzazione di un edificio.-..
Il Comune deliberava poi un’ordinanza di demolizione dei manufatti e, di conseguenza, il proprietario presentava ricorso al Tar di Lecce per chiederne l’annullamento. Per il ricorrente, infatti,
le opere realizzate sarebbero inidonee a creare superfici utili e/o volumi in ragione delle caratteristiche fisiche e della finalizzazione. In particolare, sarebbero inidonee a creare superfici utili e/o volumi in ragione delle caratteristiche fisiche le opere consistenti nella rifinitura e nella copertura (senza tamponature laterali dello spazio) di superfici già esistenti, nonché nella allocazione di una scala, nonché quelle consistenti nella realizzazione di n. 5 vani tecnici.
Per il Tar, però, questa tesi non è condivisibile, considerato che i volumi da tenere in riferimento sono quelli – si legge nella circolare n. 2474/1973 del Ministero dei Lavori pubblici – “strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso agli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche”.
La stessa circolare chiarisce poi che la definizione di cui sopra “può trovare applicazione soltanto nei casi in cui i volumi tecnici non siano diversamente definiti o disciplinati dalle norme urbanistico-edilizie vigenti nel Comune”, e che in ogni caso la loro sistemazione “non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell’insieme architettonico”.
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