Le tettoie per il ricovero di mezzi e strumenti di lavoro non sono paragonabili alle serre mobili stagionali. Ad affermarlo è il TAR Lombardia con la sentenza n. 1408/2019, per la quale le tettoie che sono utilizzate per gli strumenti, e che sono costituite da una struttura portante in tubolari di ferro, e dotate di copertura in telo plastificato, non possono rientrare nella nozione di serre mobili stagionali o temporanee, atteso che le serre sono utilizzate per poter garantire una protezione diretta della coltivazione sul suolo, e non per altri fini.

Più nel dettaglio, i giudici amministrativi evidenziano che “l’astratta rimovibilità delle opere non impedisce di considerarle come nuove costruzioni ai fini edilizi e quindi necessitanti di un titolo autorizzativo”, e che i manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze stabili nel tempo, devono essere considerati come “idonei ad alterare lo stato dei luoghi, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la potenziale rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie”. Ciò perché, il manufatto non precario, e nel caso di specie le serre a uso stagionali, non risulta in concreto deputato a un uso per fini contingenti, ma viene destinato a un utilizzo protratto nel tempo.

Secondo la consolidata giurisprudenza citata dai giudici del TAR, in altri termini, la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e.5, D.P.R. n. 380 del 2001, “postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante”.