Il Tar Toscana, con sentenza n. 363/2020, ha affermato che se una tensostruttura è utilizzata in maniera permanente come magazzino non può essere considerata come una semplice pertinenza e necessita dunque di un titolo edilizio.

Il caso su cui si sono espressi i giudici del tribunale amministrativo trae origine dalle iniziative di una ditta, che realizzava una tecnostruttura in area ad uso artigianale di sua proprietà, per adibirla a magazzino. La tensostruttura era però stata realizzata senza alcun titolo edilizio e, dunque, il Comune ne intimava la demolizione.

Dal canto suo, la ditta si opponeva, sostenendo invece che la tensostruttura avesse una natura di mera pertinenza, e non necessitasse dunque di alcun titolo edilizio.

I giudici del Tar non la pensano però allo stesso modo. Secondo il tribunale toscano, infatti, un manufatto dalle caratteristiche di cui sopra non ha la caratteristica di precarietà, ma ha invece la funzione di poter durare nel tempo. “Deve altresì escludersi che si tratti di opera pertinenziale sia per le sue non modeste dimensioni (17 x 4 m) sia per il fatto che manca il nesso obiettivo di stretta funzionalità rispetto ad un bene principale” – si legge infatti nella sentenza.

I giudici del tar proseguono poi affermando che “il fatto che la tensostruttura sia destinata a magazzino nell’ambito di una più ampia distribuzione di funzioni nel compendio produttivo non vale, infatti, a farne una pertinenza del capannone adiacente, atteso che il nesso di pertinenzialità deve avere natura reale ed obiettiva risolvendosi in un legame che non consenta altro che la destinazione del bene accessorio esclusivamente ad uso pertinenziale durevole (T.A.R Napoli, sez. III, 03/10/2019, n. 4718)”.

Per il Tar, insomma, una tensostruttura che è adibita permanentemente a magazzino, con dimensioni peraltro “non trascurabili”, è una struttura indipendente con funzione autonoma, assoggettabile dunque pienamente alla richiesta di un necessario titolo edilizio abilitativo.