l superbonus 110% spetta anche sui lavori per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, ma solamente se tali opere vengono realizzate con un intervento di risparmio energetico “trainante”. Per poter usufruire del beneficio fiscale sul fotovoltaico è inoltre necessario che l’energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo, sia ceduta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE).
Da quanto sopra ne deriva che il fotovoltaico è agevolabile solo se il relativo intervento di installazione è inquadrato all’interno di lavori più ampi, che prevedano almeno un’opera trainante, come:
cappotto termico, ovvero isolamento termico sugli involucri;
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
interventi antisismici.
In tali casi, il bonus può essere validamente attribuito in capo a condomìni persone fisiche, Istituti autonomi case popolari (IACP), cooperative di abitazione a proprietà indivisa, onlus e associazioni di volontariato, associazioni e società sportive dilettantistiche (limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi).
Chiarito ciò, e nei limiti sopra delineati, l’intervento di installazione di un impianto fotovoltaico può essere ammesso al Superbonus, considerato che l’art. 119 della relativa legge istitutiva del Super bonus prevede proprio che “per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione(..) spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche’ l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e’ ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale”.
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