Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7827/2020, chiarisce quali sono i lavori da eseguire per dare avvio ad un cantiere edilizio e per non incorrere nella decadenza del permesso di costruire. Per avviare un cantiere secondo il CdS sono necessari dei lavori edilizi concreti. Tra questi non rientrano:

  • le operazioni di pulizia e rimozione delle macerie;

  • gli scavi in sezione ristretta;

  • le attività di misurazione e di tracciamento dei livelli di quota del piano di campagna;

  • i lavori di tracciamento delle strutture di fondazione di un fabbricato.

L’art. 15 del dpr 380/2001 sancisce che se i lavori edilizi non iniziano entro un anno dal momento in cui il Comune rilascia il permesso di costruire, ne consegue la decadenza.

Il CdS affronta il caso dell’assegnatario di un lotto che doveva essere edificato in un’area PIP, ovvero Piano Insediamenti Produttivi. L’assegnatario, non avendo dato avvio ai lavori entro il termine di un anno, aveva ricevuto dal Comune la comunicazione di decadenza del permesso di costruire ed in seguito anche la revoca dell’assegnazione del lotto.

L’ex assegnatario sosteneva che le operazioni effettuate (tra cui la rimozione delle macerie, lo scavo in sezione ristretta, le misurazioni ed i tracciamenti dei livelli di quota e la costruzione di un muretto di recinzione) dovevano considerarsi come avvio dei lavori e per questo motivo faceva ricorso al Tar. Quest’ultimo, tuttavia, non accoglieva il ricorso ed il caso passava così al CdS.

I giudici del CdS, confermando il giudizio del Tar, sostengono che i lavori edilizi possono ritenersi avviati soltanto quando evidenziano l’effettiva volontà di realizzare il manufatto. Per non incorrere nella decadenza del permesso di costruire, i lavori devono consistere in:

  • Innalzamento degli elementi portanti;

  • Elevazione dei muri;

  • Esecuzione di scavi e gettito delle fondazioni del fabbricato.