Per poter realizzare una nuova strada privata o un piazzale asfaltato da adibire a parcheggio, serve sempre il permesso di costruire. Ad affermarlo è la sentenza n. 380/2019 da parte del TAR Emilia Romagna, che ha così posto la parola fine ad una controversia che ha riguardato la realizzazione delle iniziative di cui sopra da parte di un privato cittadino.

In breve, il proprietario di un’area domandava al TAR l’annullamento di una ordinanza di demolizione che il comune aveva emesso nei suoi confronti per aver realizzato un piazzale per il parcheggio di autoveicoli di dimensioni pari a 41 x 33 metri, e una strada asfaltata di 3,87 x 4,26 metri. Secondo la tesi del proprietario, infatti, questi interventi non domandavano il permesso di costruire.

Tuttavia, il TAR Emilia Romagna sembra evidentemente essere di diverso avviso, affermando come le realizzazioni dei due interventi di cui sopra, essendo di dimensioni considerevoli, costituiscono opere dirette a modificare in modo permanente il territorio circostante e proprio per questo motivo necessitanti del previo rilascio del permesso di costruire, ai sensi del DRP n. 380/2001.

Peraltro, prosegue la pronuncia da parte del tribunale amministrativo regionale, le opere abusive erano state oggetto di precedente provvedimento ripristinatorio di diniego di sanatoria. Il TAR precisa infine che il lungo periodo che è trascorso tra la realizzazione delle opere abusive e l’attività repressiva posta in essere dal Comune, stante il carattere di illecito permanente dell’abuso edilizio, non può certamente essere circostanza idonea a ingenerare nell’autore delle opere stesse alcun tipo di affidamento giuridicamente tutelato.

Per i giudici, in conclusione finale, questo fatto non può comportare un aggravio di motivazioni del provvedimento sanzionatorio emesso dall’amministrazione comunale competente.