In caso di ristrutturazione, non sempre è necessario il permesso di costruire. A chiarimento di questo tema è giunta – peraltro – la recente sentenza n. 14725/2019 da parte della Corte di Cassazione, a revisione della sentenza della Corte territoriale.

Nella fattispecie, il caso in esame interessava un intervento di frazionamento effettuato da un proprietario, che per l’esecuzione dei lavori aveva presentato una SCIA, e non la richiesta del permesso di costruire. Per i giudici di primo grado l’intervento non poteva essere considerato risanamento conservativo, quanto ristrutturazione pesante. Di qui, la necessità del permesso di costruire, e non di una semplice SCIA.

I giudici della Suprema Corte hanno invece affermato che pur potendosi convenire sulla qualificazione giuridica dell’intervento come ristrutturazione piuttosto che come risanamento, non tutti gli interventi di ristrutturazione necessitano del permesso di costruire. Necessitano di tale permesso, per gli Ermellini, solamente quelli pesanti, ovvero quei lavori che apportano delle modifiche di tipo volumetrico complessivo o dei prospetti, e non anche gli interventi che apportano aumenti di unità immobiliari.

Dunque, il permesso di costruire è necessario solo per le ristrutturazioni più significative, mentre per tutto ciò che non rappresenta una ristrutturazione pesante, è sufficiente presentare solamente la SCIA.