Le opere di recinzione con paletti di legno e filo spinato costituiscono interventi di edilizia libera, stando a quanto recentemente affermato dal Tar di Potenza con sentenza n. 192/2020.
Per comprendere come si sia arrivati a tale pronuncia, giova compiere un breve passo indietro e ricordare quale sia la genesi del caso, che trae origine dalla decisione di un privato di delimitare un terreno attraverso una semplice recinzione, costruita con dei pali infissi nel terreno e due corde di filo spinato.
Il Comune, dinanzi a tale situazione, richiedeva tuttavia il ripristino dello stato dei luoghi, mediante demolizione della recinzione poiché equivalente ad intervento eseguito senza titolo edilizio. Il privato decideva allora di ricorrere al Tar che, con le valutazioni che seguono, ha accolto le tesi del ricorrente.
In particolare, i giudici del tribunale amministrativo richiamano la precedente pronuncia del Tar Basilicata n. 789/2014, secondo cui la realizzazione di una recinzione metallica con paletti di ferro e cancello è attività che non può essere soggetta nemmeno a denuncia di inizio attività. A maggior ragione, la semplice opera di recinzione con paletti di metallo o legni infissi nel terreno, e filo spinato, possono rientrare nell’attività di edilizia libera, senza bisogno di chiedere alcun titolo abilitativo e dare comunicazione agli uffici competenti di inizio attività.
È evidentemente differente la valutazione effettuabile nel caso di opere murarie o cementizie: in questo secondo caso, infatti, le opere risulterebbero maggiormente impattanti sul territorio in termini di trasformazione edilizia e urbanistica, necessitano pertanto di un permesso di costruire.
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