La recente sentenza del TAR Campania n. 3980/2019 ha fatto chiarezza su quale titolo edilizio sia necessario per la realizzazione di un ampio soppalco, fruibile alle persone poiché di notevoli dimensioni.

Ebbene, secondo quanto previsto dai giudici amministrativi regionali, un soppalco avente tali caratteristiche richiede il permesso di costruire, considerato che è qualificabile come un’opera che, per le sue peculiarità, incrementa la superficie dell’immobile e il carico urbanistico.

Di contro, il soppalco di più piccole dimensioni e con una estensione ridotta, può rientrare nel concetto di restauro e di risanamento conservativo dell’immobile. Tuttavia, affinché si ricada in tali ipotesi, il soppalco non deve poter creare un ambiente abitativo, e dunque incrementare le superfici residenziali o il carico urbanistico.

Citando altre sentenze dei tribunali amministrativi regionali, la pronuncia è dunque dell’avviso che “la costruzione di un soppalco di modeste dimensioni ad uso deposito, sbratto o ripostiglio, all’interno di un locale per ottenere la duplice utilizzazione di un vano, è, di regola, opera che, non comportando aumento di volume né aumento della superficie utile né modifica della destinazione d’uso dell’immobile, non è riconducibile alla categoria della ristrutturazione edilizia, ricorrendo in tale ipotesi una fattispecie di restauro e risanamento conservativo in quanto, pur introducendo un quid novi, si rivela rispettoso delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’edificio e non comporta una destinazione d’uso con esse incompatibile”.

Dunque, riassumendo:

  • se il soppalco non è abitabile si rientra nelle ipotesi di restauro e risanamento conservativo dell’immobile, e non è necessario munirsi di permesso di costruire;
  • se il soppalco è di dimensioni talmente ampie da risultare abitabile, occorrerà munirsi di permesso di costruire perché per le sue caratteristiche è in grado di incrementare la superficie dell’immobile e il carico urbanistico.