Con risposta all’interpello n. 241/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un altro importante chiarimento in merito alle agevolazioni per la prima casa, e in particolar modo sull’ipotesi in cui si possa o meno fruire di tali agevolazioni in caso di possesso di un garage nello stesso Comune.

Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile fruire nuovamente delle agevolazioni per la prima casa per l’acquisto di una nuova abitazione, nell’ipotesi di alienazione dell’immobile abitativo precedentemente acquistato usufruendo del regime agevolato, anche nell’ipotesi in cui si mantenga la proprietà del garage di pertinenza dell’immobile oggetto di alienazione.

Per poter motivare la propria presa di posizione, il Fisco rammenta come la norma di riferimento stabilisca in modo chiaro che costituisce condizione ostativa alla fruizione delle agevolazioni per la prima casa la titolarità – anche per quote, e anche in regime di comunione legale – su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso, di abitazione e di nuda proprietà, su altro immobile ad uso abitativo, che sia stato precedentemente acquistato usufruendo del regime agevolato per la prima casa.

Di qui, l’immediata deduzione. Considerato che il garage è immobile classificato in una categoria diversa da quella abitativa (nel caso esaminato, la categoria C/6), non costituisce dunque motivo ostativo ai fini della concessione del beneficio. Ovvero, i due immobili, quello posseduto di categoria C/6 (pertinenza) e quello da acquistare di categoria A, escluso A1, A8 e A9 (abitativo) hanno natura e destinazioni d’uso diverse.

Nella fattispecie su cui si è espressa, l’Agenzia osserva pertanto che i contribuenti che hanno proposto interpello, “non risultando più titolari della proprietà dell’abitazione agevolata, possono nuovamente richiedere l’applicazione dell’agevolazione in relazione all’acquisto della nuova casa d’abitazione (…). Considerato che le disposizioni (…) fanno riferimento ‘ad altra casa di abitazione’, il requisito ostativo si riferisce alla titolarità esclusiva di altro immobile abitativo nel Comune in cui è situato l’immobile da acquistare o alla titolarità di altro immobile abitativo acquistato su tutto il territorio nazionale con le medesime agevolazioni e non alla titolarità di unità immobiliari censite in categorie diverse da quelle abitative, ancorché acquistate fruendo dell’agevolazione ‘prima casa’”.