Serbatoi mobili carburante, in Gazzetta le regole sulla prevenzione incendi
Dallo scorso 19 maggio 2018 sono in vigore le regole transitorie sulla prevenzione degli incendi su serbatoi mobili di carburante, sistemi in grado di contenere ed erogare carburante liquido di categoria C di capacità geometrica limitata fino a 9 metri cubi. Un’attività, quella di distribuzione dei carburanti, che è assoggettata ai controlli dei Vigili del Fuoco e che, con decreto 10 maggio 2018, viene ora ricondotto a una norma transitoria contenuta nel decreto 10 maggio 2018.
In particolare, la norma, già pubblicata in Gazzetta Ufficiale, detta che “la commercializzazione e l’installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche contenute nel decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 (Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri) e nel decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività’ di autotrasporto) è consentita per un periodo non superiore a nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, ossia fino a febbraio 2019”.
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