Cessione del credito Ecobonus, ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la circolare n. 11/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni nuovi interessanti chiarimenti sulla cessione del credito derivante dall’Ecobonus, ovvero per quelle detrazioni che spettano per le spese sostenute per il sostenimento di interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, parti di edifici esistenti, singole unità immobiliari esistenti.
In tal merito, rammentiamo come la Legge di Bilancio 2018 abbia introdotto la possibilità di cedere il credito determinato dall’Ecobonus ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, o ad altri soggetti privati. La cessione alle banche e agli intermediari finanziari è ammessa solamente per quei contribuenti che ricadono nella no tax area.
In questo contesto, e con riferimento alla individuazione degli “altri soggetti privati”, la Ragioneria Generale di Stato ha precisato come la cedibilità illimitata dei crediti d’imposta derivanti dall’Ecobonus rischierebbe di assimilare questi benefit a strumenti finanziari negoziabili, con potenziali impatti negativi sui saldi di finanza pubblica.
In virtù di ciò, la cessione del credito deve intendersi come limitata ad “una sola eventuale cessione successiva a quella originaria”. Inoltre, la Ragioneria suggerisce come i soggetti privati ai quali il credito può essere ceduto, devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Per esempio, nel caso di interventi condominiali la detrazione può essere ceduta nei confronti di altri condomini.
In ogni caso, l’Agenzia delle Entrate ha anche rassicurato sul fatto che non sarà assunto alcun provvedimento a carico di chi, prima dell’emanazione della succitata circolare, abbia effettuato più cessioni.
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