Con la sentenza n. 355/2021, il Tar Sardegna chiarisce che la realizzazione di un pergolato su aree paesaggisticamente vincolate non può essere vietata a priori se questa è finalizzata al solo ombreggiamento. Il pergolato, infatti, essendo una struttura leggera non coperta, può essere utilizzato per sostenere un rampicante che fa ombra, favorendo così la migliore vivibilità dell’immobile.

Il caso esaminato dai giudici del Tar Sardegna è quello di un privato che, dopo aver ottenuto i permessi per il restauro di un rudere sottoposto a vincolo paesaggistico, chiedeva al Comune l’autorizzazione per costruire una pergola ad “L” aderente al fabbricato. Le ragioni di questo progetto derivavano dalla difficoltà di fruire dell’immobile restaurato durante i mesi di caldo estivo.

Il Comune, tuttavia, negava al privato l’autorizzazione, ritenendo che la realizzazione della suddetta pergola andasse a compromettere il vincolo paesaggistico e naturalistico dell’area in cui si trova il rudere. Il privato, quindi, decideva di fare ricorso al Tar.

I giudici del Tar ritengono che, in questo caso specifico, la pergola non va a compromettere il paesaggio circostante, essendo una struttura non coperta e finalizzata al solo ombreggiamento. Essa è posta anzi al servizio di un immobile che è stato restaurato con titolo idoneo per un utilizzo residenziale ed essendo realizzata “in aderenza” al fabbricato non va ad alterare lo stato dei luoghi.

In definitiva, secondo i giudici del Tar Sardegna, la normativa urbanistica e paesaggistica non impedisce la realizzazione di un pergolato non coperto su un’area vincolata se questo è finalizzato al solo ombreggiamento. Il ricorso del privato è, dunque, accolto.