Secondo quanto afferma il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita l’Agenzia delle Entrate, in risposta a un’interrogazione parlamentare in VI Commissione Finanze dello scorso 17 novembre, i bonus fiscali legati agli stati di avanzamento lavori (Sal), anche se gli interventi sono realizzati dopo la scadenza della specifica agevolazione, sono salvi se i pagamenti delle fatture sono realizzati entro il 2021, e sebbene i lavori siano stati effettivamente eseguiti solo in seguito.

L’interrogazione verteva sul chiarimento se il contribuente che esegue i lavori pagando nel corso di essi degli acconti a Sal non inferiori al 30%, e non riesce però a portare a completamento i lavori entro il termine previsto dall’art. 121 del Dl Rilancio, possa comunque godere dei relativi benefici fiscali.

Dinanzi a tale richiesta di chiarimento, il Mef evidenzia come in materia di Superbonus i benefici siano correlati al sostenimento delle spese, risultando invece indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili. Insomma, è importante che i lavori vengano effettivamente completati, anche dopo il termine. È infatti la mancata effettuazione degli interventi a determinare il recupero della detrazione indebitamente fruita, anche se nella modalità alternativa dello sconto in fattura o cessione del credito di imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997.

Peraltro, precisa ancora il Mef, la violazione della normativa comporterà anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo che corrisponde alla detrazione che non spettava, e dei relativi interessi.

Dunque, conclude il Mef, è possibile esercitare anche l’operazione di cui all’art. 121 del Dl Rilancio, in relazione a un acconto corrispondente a un Sal non inferiore al 30% dell’intervento complessivo, ancorché i lavori saranno ultimati successivamente al termine di vigenza dell’agevolazione.