Attraverso sentenza n. 11025/2020, il Tar Lazio conferma che i lavori per l’installazione di un impianto solare termico per produrre acqua calda sanitaria rientrano nelle attività di edilizia libera. Il chiarimento sulla questione è avvenuto attraverso il richiamo dell’art. 6, comma 1, e-quater presente nel Testo unico dell’edilizia.

Nel caso in esame, l’istante comunicava al Comune l’inizio dei lavori per l’installazione di un impianto solare termico, costituito da un boyler e da un pannello solare termico di dimensioni 1,50 m2. Secondo l’Amministrazione Comunale, l’avvio dei lavori doveva essere preceduto dalla presentazione della SCIA e ne ordina quindi il blocco.

Il privato, ritenendo che i lavori avviati nel proprio immobile rientrassero nell’attività di edilizia libera e che non era dunque necessario un titolo abilitativo, si appella ai giudici del Tar Lazio chiedendo il ricorso.

I togati, per rispondere al ricorso dell’istante, richiamano l’art. 6, comma 1, e-quater del dpr n. 380/2001, che tratta le attività di edilizia libera. I giudici chiariscono che l’installazione di un impianto solare termico utilizzato per produrre acqua calda in un edificio rientra nelle attività di manutenzione straordinaria, perché è ritenuta un’estensione dell’impianto idrico-sanitario che si trova già nell’immobile.

Secondo i giudici del Tar Lazio, dunque, per installare un impianto solare termico non è necessario possedere un titolo abilitativo ma basta comunicare l’avvio dei lavori al Comune, poiché rientra nelle attività di edilizia libera.