Con la sentenza n. 109/2021, il Tar Molise fa chiarezza sulla normativa che regola la costruzione di un gazebo. Secondo il parere dei giudici, per capire se un gazebo debba rispettare le distanze legali fra gli edifici, si deve considerare l’uso del manufatto e le sue dimensioni. Infatti, se il gazebo è utilizzato in maniera non occasionale e le sue dimensioni superano quelle previste dalla normativa, il proprietario del manufatto deve possedere il permesso di costruire e, in questo caso, deve rispettare le distanze fra gli edifici.

Il caso affrontato dal Tar riguarda un privato che voleva realizzare un gazebo per la sua attività commerciale e, a tal fine, richiedeva il permesso di costruire al Comune. In seguito, una vicina chiedeva che il permesso di costruire venisse annullato, poiché riteneva che il gazebo fosse troppo vicino alla sua abitazione, lamentando la violazione del dm n. 1444/68. Per questo motivo, si faceva ricorso al Tar Molise.

I giudici del Tar chiariscono la questione, ritenendo che il gazebo in questione non può essere ritenuto un manufatto “precario” e, pertanto, era destinato ad un utilizzo stabile nel tempo. Inoltre, il manufatto alterava lo stato dei luoghi, incrementando il carico urbanistico. Il gazebo possedeva, infatti, delle dimensioni importanti, essendo costituito da una struttura metallica larga 18 m² e alta 2,45 m, e superava le distanze legali fra gli edifici previste dalla normativa.

Secondo i giudici, dunque, il Comune ha ritenuto l’intervento come nuova costruzione, rilasciando il necessario permesso di costruire, ma non ha verificato lo stato dei luoghi e le regole relative alle distanze fra gli edifici. Il ricorso al Tar da parte della vicina è, quindi, accolto.