Nel caso in cui la finestra con le grate abbia come unico scopo quello di dare aria e luminosità ai locali, e che sia posta a un’altezza dal pavimento tale da non permettere di affacciarsi sulle proprietà del vicino, la stessa non deve osservare le regole sulle distanze tra edifici previste dall’art. 9 del DM n. 1444/1968, equivalenti a 10 metri, che valgono pertanto solamente per le pareti finestrate.

In altri termini, afferma il TAR Lombardia con sentenza n. 1484/2019 dello scorso 26 giugno, una finestra con le grate avente le caratteristiche di cui sopra è una semplice luce, e non una vera e propria veduta.

Per poter chiarire le proprie motivazioni, il TAR richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, evidenziando che “l’art. 9 del D. M. n. 1444 del 1968, in materia di distanze tra edifici, fa espresso ed esclusivo riferimento alle pareti finestrate, per tali dovendosi intendere unicamente le pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono semplici luci”.

In maggior dettaglio, per quanto concerne la distinzione tra luci e vedute, nella sentenza si rammenta come l’art. 900 c.c. stabilisca che le finestre o le altre aperture sul fondo del vicino siano di due diverse specie: le luci, se danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; le vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.

Stando alla giurisprudenza, si ha veduta solo se è consentita non solo una visione sul fondo del vicino, ma anche una comoda, agevole e sicura prospectio, ovvero quando c’è la possibilità di affacciarsi, con sporgenza del capo, per poter guardare di fronte, lateralmente o obliquamente.

Dunque, un’apertura con inferriate non può essere qualificata come finestra, ma solo come luce, senza applicazione del regime delle distanze di cui all’art. 9 DM n. 1444/1968. L’eliminazione della veduta con l’apposizione della grata non è però idonea a escludere, a sola, l’esistenza della violazione edilizia, reggendosi anche sul difetto di conformità edilizia al momento di realizzazione dell’abuso.