In alcuni casi, in caso di acquisto di edificio abusivo, il soggetto acquirente può rivalersi sul Comune per ottenere il risarcimento danni. Ad affermarlo sono i giudici delle sezioni civili Corte di Cassazione, con sentenza n. 4889/2019, che nelle loro motivazioni richiamano un precedente orientamento giurisprudenziali “adducendo che la P.A., nell’omettere la dovuta sorveglianza ed i controlli prescritti dall’art. 27 del dPR n. 380 del 2001 nei confronti di un terzo costruttore e nell’emettere i provvedimenti abilitativi, lo abbia indotto a acquistare una parte dell’edificio realizzato, confidando incolpevolmente sulla relativa regolarità urbanistico-edilizia, rivelatasi inesistente”.

Sulla base di ciò, concludono i giudici della Suprema Corte, si ha che se l’acquirente si rende conto dopo un certo periodo di aver acquistato un edificio privo del permesso di costruire e della licenza di abitabilità, potrebbe domandare la condanna per il risarcimento dei danni a lui causati al Comune, imputando all’ente un comportamento inerte e negligente nei confronti di precedenti abusi edilizi non repressi.

Nella fattispecie, l’acquirente, dopo aver comprato un appartamento da un’agenzia immobiliare, si era reso conto che l’immobile era affetto da svariate irregolarità edilizie ed urbanistiche (compresi ordini di demolizione e sanzioni pecuniarie per parziale o totale a abusività dell’immobile),tanto gravi da renderlo parzialmente abusivo, inidoneo all’uso e non commerciabile. Di qui il ricorso presentato nei confronti del Comune, domandando la condanna al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., sostenendo tale istanza sulla omessa dovuta vigilanza circa il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nei confronti della società immobiliare, realizzatrice del fabbricato.