L’Agenzia delle Entrate indica le modalità di pagamento per le imprese minori
L’Agenzia delle Entrate, con risposta 46/E dello scorso 22 ottobre 2018, ha fornito un importante chiarimento sul quesito posto da una società in materia di certificazione delle spese sostenute per interventi di risparmio energetico e di adeguamento antisismico, di cui alla fruibilità dell’Ecobonus e del Sismabonus.
In particolare, nell’interpello avanzato da una società che adotta il principio di cassa, veniva domandato se le spese sostenute per l’adeguamento antisismico e il risparmio energetico si possono considerare sostenute nel momento dell’effettivo pagamento o meno, con obbligo di utilizzare il bonifico bancario ai fini della fruizione delle detrazioni fiscali. Veniva inoltre precisato se tali spese possono considerarsi come effettuate in base al principio di competenza, quindi al momento in cui le prestazioni si considerano ultimate, con possibilità di pagare con altri mezzi tracciabili diversi dal bonifico.
Alla luce di tali quesiti, l’Agenzia delle Entrate rammenta che per le spese che sono state sostenute per la riqualificazione energetica e per l’adeguamento antisismico, acquistano importanza gli oneri nel momento dell’effettivo pagamento, secondo il principio di cassa, con obbligo conseguente di effettuare il pagamento mediante bonifico, bancario o postale.
Con l’occasione, il Fisco richiama alla mente soprattutto la circolare 7/E del 27 aprile 2018, con la quale veniva precisato come i soggetti non titolari di reddito di impresa, imprenditori, debbano effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causa del versamento, il codice fiscale, del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico. L’obbligo di pagamento mediante bonifico non è invece previsto per i soggetti esercenti attività di impresa, il cui reddito è determinato sulla base del principio di competenza (in questo caso, infatti, il momento dell’effettivo pagamento della spesa non è rilevante).
Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate conclude che “non è previsto dal Legislatore esclusivamente per le imprese in contabilità ordinaria, poiché l’adozione del principio di competenza determina un’imputazione temporale delle spese agevolabili che segue una regola diversa dall’individuazione del momento in cui avviene l’esborso finanziario”.
Insomma, per poter usufruire delle detrazioni fiscali, le imprese minori hanno l’obbligo di certificare le spese sostenute mediante uno strumento di pagamento tracciabile come il bonifico, anche se hanno optato per la contabilità ordinario. In materia di Ecobonus e Sismabonus, per le imprese minori, il diritto alla detrazione della spesa sorge, sulla base del principio di cassa, nell’anno in cui è stato effettuato il bonifico.
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