L’Agenzia delle Entrate, nell’interpello 293/2019, ha fornito un interessante chiarimento sulla possibilità di portare in detrazione le spese per un intervento combinato per riqualificazione energetica (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sismabonus) di un edificio, in caso di cambio di destinazione d’uso.

Sintetizzando la risposta del Fisco, possiamo innanzitutto rammentare come si ha diritto alla detrazione combinata dell’Ecobonus + Sismabonus per interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza antisismica che presuppongano il cambio di destinazione d’uso di più unità immobiliari, solamente se vengono rispettate cinque condizioni:

  1. nel provvedimento amministrativo (rilascio del titolo edilizio) deve risultare in maniera chiaro e inequivocabile il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in abitativo;
  2. si rispetti quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018 per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti in zone sismiche 1, 2 e 3, ovvero con detrazione – ripartita in 10 quote annuali di pari importo, su spese non superiori a 136 mila euro moltiplicate per il numero delle unità immobiliari di ogni edificio – pari all’80% per passaggio ad una classe di rischio inferiore, o all’85% per passaggio a due classi di rischio inferiori;
  3. per parti comuni, ai fini della disciplina in esame, si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari che siano funzionalmente autonome. Non rileva invece che si tratti di unità immobiliari effettivamente di proprietà di diversi soggetti;
  4. è necessario che l’intervento si configuri come recupero del patrimonio edilizio e non di nuova costruzione;
  5. il limite di spesa va attribuito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio prima della ristrutturazione.

Dunque, qualora siano rispettate tali condizioni, è possibile accedere alle relative detrazioni di imposta per le parti comuni, se presenti nell’edificio, sulla base delle spese effettivamente sostenute da ogni proprietario.