La rivista dell’Agenzia delle Entrate FiscoOggi ha risposto in data 12 novembre 2021 a un interessante quesito posto da un contribuente in procinto di effettuare dei lavori sul proprio appartamento, consistenti nell’installazione di una porta blindata nella propria abitazione.

Il contribuente domanda se, in alternativa alla detrazione del 50% come spesa realizzata per prevenire il rischio del compimento di atti illeciti, possa chiedere all’installatore lo sconto in fattura.

Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate rammenta come gli interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in sostituzione dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, siano stati elencati dall’art. 121 del d.l. 34/2020. In particolare, con riferimento alle spese relative agli interventi sul patrimonio edilizio, si fa richiamo ai lavori di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, relativi a manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazioni edilizie.

In tal senso, gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tra cui si può far rientrare il montaggio di una porta blindata o rinforzata, sono indicati nella lettera f) dello stesso art. 16-bis, che non viene richiamata dall’art. 121.

Ne deriva che, secondo il chiarimento formulato dal Fisco, la risposta al quesito debba essere negativa. Al contribuente non rimarrà dunque che optare per la fruizione del beneficio fiscale mediante detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.