Conformità catastale: la dichiarazione nelle contrattazioni immobiliari ha solo funzione fiscale

Secondo quanto precisa il Consiglio nazionale del Notariato con lo studio n. 77-2018/C, la dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie nelle contrattazioni immobiliari prescrive l’inserimento di specifici elementi identificativi dell’immobile oggetto della compravendita (a pena di nullità), ma la funzione della dichiarazione di conformità catastale non è quella di identificare l’oggetto del contratto, quanto quella di verificare la conformità del bene ai dati del catasto, per poter far emergere eventuali fenomeni di elusione o di evasione fiscale nel settore degli immobili urbani.

Come evidenziato nel succitato studio del Notariato, infatti,

“… con la dichiarazione di conformità catastale il legislatore è interessato unicamente a garantire la piena corrispondenza delle risultanze identificative e raffigurative catastali allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, e non anche che vi sia corrispondenza tra dette risultanze ed il bene determinato attraverso la descrittiva negoziale…”

Ricordiamo che dallo scorso 1 luglio 2010, il nuovo comma 1-bis, dell’articolo 29 della legge 52/1985, introdotto dal dl 78/2010, ha disposto come gli atti pubblici e le scritture private autenticate, che hanno ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali su fabbricati esistenti, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, l’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastale e delle planimetrie (sostituibile con un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale).