Bonus mobili, via libera anche per i lavori effettuati sulle pertinenze

Tramite la propria rivista telematica FiscoOggi l’Agenzia delle Entrate ha compiuto un interessante chiarimento sul bonus mobili, stabilendo che l’agevolazione fiscale spetta anche nel caso in cui l’intervento di ristrutturazione realizzato su una pertinenza dell’immobile.
In particolare, nell’articolo viene richiamata la recente circolare 7/E da parte della stessa Agenzia, secondo cui “il collegamento tra l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e l’arredo dell’immobile oggetto degli interventi edilizi deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso. L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è, pertanto, agevolabile anche se i beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quello oggetto di predetti interventi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli specifici interventi edilizi sopra richiamati”, e secondo cui “il bonus mobili spetta anche qualora i mobili e i grandi elettrodomestici siano destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato tale acquisto sia effettuato sulle pertinenze dell’immobile stesso, anche se autonomamente accatastate”.
In generale, nell’articolo viene rammentato come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio il legislatore fiscale riconosca una detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, e A per i forni, oltre alle apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati ad arredare l’immobile oggetto di intervento di recupero del patrimonio edilizio.
Nelle sue precisazioni, l’Agenzia specifica come la detrazione spetti anche a quel contribuente che abbia sostenuto solamente una parte delle spese relative all’intervento edilizio, o che abbia pagato solamente il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione.
Infine, l’Agenzia rammenta come il bonus mobili possa essere ricondotto anche per l’arredo di singole unità immobiliari o parti comuni di condomini: nel primo caso spetta però solamente in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, mentre nel secondo caso anche per interventi di manutenzione ordinaria.