Quando è possibile?

Il cambio di destinazione d’uso senza opere è sottoposto a SCIA se si trova nell’ambito della stessa categoria urbanistica. Tuttavia, serve il permesso di costruire per quelle modifiche che prevedono il passaggio di categoria, o quando il cambio di destinazione d’uso riguarda i centri storici.

Ad affermarlo è la recente sentenza n. 40678/2018 della Corte di Cassazione, che nella pronuncia ha rammentato come la destinazione d’uso individui il bene sotto l’aspetto funzionale, e risponda a precisi scopi di interesse pubblico, di pianificazione o di attuazione della pianificazione.

La Suprema Corte evidenzia come l’organizzazione del territorio comunale e la gestione dello stesso vengono infatti realizzate mediante il coordinamento delle varie destinazioni d’uso in tutte le loro possibili relazioni, e che le modifiche non permesse possono incidere negativamente sull’organizzazione dei servizi, alterando il complessivo assetto territoriale.

Alla luce di quanto sopra, gli Ermellini sottolineano come non sia perciò sufficiente “dimostrare che il mutamento della destinazione d’uso sia stato eseguito in assenza di opere edilizie interne, ma occorre dimostrare che il cambio della destinazione presenti il requisito dell’omogeneità, nel senso che sia intervenuto tra categorie urbanistiche omogenee perché il cambio, allorquando investe categorie urbanistiche disomogenee di utilizzazione, determina, come nella specie, un aggravamento del carico urbanistico esistente”.

Riassumendo, il cambiamento della destinazione d’uso senza opere è assoggettato a SCIA se si interviene nella stessa categoria urbanistica, o a permesso di costruire se invece le modifiche di destinazione comportano il passaggio di categoria, o se avvengono nei centri storici, pur all’interno della stessa categoria.

Ecobonus, non valido per lavori di sostituzione dei radiatori

L’Enea ha risposto negativamente alla richiesta di un contribuente circa la possibilità di usufruire dell’Ecobonus se si sostituiscono solo i radiatori di un impianto di climatizzazione, ma non la caldaia.

Sebbene all’interno del testo disciplinante l’Ecobonus manchi una specifica definizione del termine “sostituzione parziale” dell’impianto, l’Enea ha voluto precisare che per poter disporre delle agevolazioni fiscali, che sono differenti a seconda del tipo di impianto, l’intervento deve comunque necessariamente riguardare la sostituzione del generatore di calore, come la caldaia. Dunque, l’intervento può anche comprendere la sostituzione o la modifica della rete di distribuzione, dei corpi di emissione e di controllo, ma se riguarda solo questi, ma non il generatore di calore, non può beneficiare degli incentivi.

In altri termini, per poter usufruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di sostituzione dei radiatori, è necessario che gli interventi siano realizzati contestualmente alla sostituzione dell’impianto di produzione. Di contro, la sostituzione di un’unità esterna di condizionamento di una pompa di calore con un’altra più efficiente, si può comunque accedere alla detrazione perché questo intervento non costituisce una mera integrazione dell’impianto già esistente.

Ricordiamo in tal proposito che sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è disponibile una guida che riassumere quali sono le principali tipologie di intervento per le quali è possibile richiedere la detrazione del 65%, precisando quali siano gli adempimenti richiesti e le procedure e la documentazione da rispettare per poterne usufruire lecitamente.