Con sentenza n. 23132/2018 la Corte di Cassazione ha chiarito quali sono i margini di responsabilità del venditore / costruttore nel caso di gravi difetti dell’opera, anche se la realizzazione viene affidata a terzi, e dunque non in economia.

Nelle motivazioni della pronuncia, la Cassazione – chiamata a decidere su un ricorso presentato dal condominio contro l’impresa committente, su vizi e difetti dell’immobile – evidenzia come il venditore possa essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell’opera non solamente se i lavori sono eseguiti in economia, quanto anche nel caso in cui la realizzazione dell’opera sia affidata a un terzo, al quale non sia stata lasciata una completa autonomia tecnica e decisionale, perché il venditore ha mantenuto il potere di impartire delle direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell’altrui attività, così che anche in questi casi la costruzione dell’opera può essere a lui riferita.

Per gli Ermellini, infatti, deve essere considerato che proprio questa attività di interferenza o di controllo, così come quella della progettazione, sono in grado di documentare il coinvolgimento del venditore committente e la sua corresponsabilità, salvo che sia dimostrata la loro incolpevole estraneità.