Per poter contrastare almeno in parte gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento del nuovo coronavirus, il Decreto Rilancio ha previsto all’art. 28 un bonus sugli affitti o, meglio, un “un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”, da attribuirsi in favore dei “soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Lo scopo della norma è chiaro: cercare di contenere gli effetti economici negativi che derivano dalle misure di prevenzione e di contenimento che risultano essere connesse all’emergenza da COVID-19 e che hanno evidentemente determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche, in una situazione in cui – tuttavia – devono far fronte a costi fissi come quelli derivanti dalla locazione di immobili.

Ma a chi spetta il bonus affitto? Considerato l’elevato numero di domande giunte presso i propri uffici, l’Agenzia delle Entrate ha diramato una circolare (qui disponibile) che contribuisce a fare definitiva chiarezza.

I soggetti ammessi

Il comma 1 dell’art. 28 del Decreto Rilancio afferma che sono beneficiari del credito di imposta “i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto”.

Ai commi 3 e 4 si fa invece qualche precisazione, specificando ad esempio che le strutture alberghiere e agrituristiche possono usufruirne prescindendo dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente e che possono godere del credito di imposta anche gli enti non commerciali, relativamente al costo sostenuto per gli immobili destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Fermo restando quanto sopra anticipato, nell’accesso al bonus non vi sono distinzioni per quanto concerne il regime fiscale (forfettari, ordinari, ecc.). Non possono invece essere inclusi nel bonus coloro che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo NON abituali.

A chi spetta il bonus per gli affitti? Considerato l’elevato numero di domande giunte, l’Agenzia delle Entrate ha diramato una circolare per fare chiarezza.Gli importi

Abbiamo già avuto modo di precisare che il credito di imposta è stabilito in misura percentuale del:

  • 60% del canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo;
  • 30% dei canoni di affitto d’azienda.

sui canoni:

  • di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Per entrambe le voci di cui sopra gli immobili, indipendentemente dalla loro categoria catastale, devono essere destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o turistiche.

I requisiti

Come già precisato, il Decreto Rilancio prevede che il credito di imposta spetta a quei “soggetti esercenti attività economica (che) abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente”.

Per quanto attiene la verifica del calcolo del fatturato e dei corrispettivi, si procederà a confrontare i dati sulle operazioni di marzo, aprile e maggio, fatturate o certificate, che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio 2020), a cui sommare i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in questi mesi, ma non soggetti ai fini IVA.

Come usare il bonus

A questo punto dovrebbe essere intuibile che il bonus è erogato sotto forma di credito di imposta, da usarsi in compensazione sui modelli F24, in dichiarazione dei redditi, o in cessione al locatore / concedente, o ad altri soggetti come banche e altri intermediari finanziari.

Maggiori informazioni sono a disposizione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.