Attraverso la risoluzione n. 80/E del 9 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in materia di decadenza del beneficio della prima casa nel caso di cessione dell’immobile a terzi, entro i 5 anni dal momento dell’acquisto, a seguito di un accordo di separazione o di divorzio.

Nel chiarire il tema, le Entrate rammentano come in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici per la prima casa prima dei cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte.

Ne deriva che, in linea generale, nell’ipotesi in cui “si trasferisca nel quinquennio l’immobile acquistato con le agevolazioni ‘prima casa’ e non si proceda all’acquisto entro l’anno di un nuovo immobile, da destinare ad abitazione principale, si verifica la decadenza dall’agevolazione fruita”.

Detto ciò, le Entrate precisano però che in riferimento alle disposizioni agevolati previste per i casi di divorzio o di separazione, la l. 74/1987 prevede in via generale l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Per quanto poi concerne, in maniera più specifica, il quesito relativo alla decadenza dalle agevolazioni prima casa, fruite per l’acquisto dell’immobile, trasferito entro 5 anni all’altro coniuge per effetto di un accordo di separazione, la Suprema Corte con orientamento oramai consolidato ha stabilito che non può farsi derivare la decadenza del beneficio connessa all’acquisto di un immobile dalla cessione di esso al coniuge in sede di separazione.

Dunque, alla luce di quanto sopra riassunto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione per la prima casa, in seguito a accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione di una crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio.