Bando, legittimo se attribuisce punteggio in base al livello di subappalto

Con la sentenza n. 578 dell’11 maggio 2018, il Tar Piemonte ha chiarito come sia legittima la clausola del bando che scoraggia il subappalto, con un “premio” nei confronti di quell’impresa che si impegna a ridurlo al massimo. I giudici amministrativi hanno infatti sottolineato come la clausola che genera un maggiore riconoscimento all’impresa che contiene il ricorso al subappalto, non è certo preclusiva della partecipazione alla gara delle imprese di piccole o medie dimensioni, che possono agevolmente sopperire a eventuali carenze organizzative mediante strade alternative all’appalto, come ad esempio il raggruppamento di imprese. Dunque, anche se è vero che la Corte di Giustizia Europea ha affermato come “il ricorso al subappalto, che può favorire l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, contribuisce al perseguimento di tale obiettivo (apertura di un bando di gara alla concorrenza sia la più ampia possibile)” è anche vero che la stessa Corte ha chiarito poi che “la restrizione può essere giustificata qualora sia idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo e non vada oltre quanto è necessario a tal fine”. Anche alla luce di quanto sopra, il Tar piemontese sentenzia come il subappalto sia “un istituto per natura foriero di problematiche, verosimilmente per la ragione che nella prassi è stato non di rado utilizzato come strumento di sfruttamento delle piccole e medie imprese, con conseguente decadimento della qualità delle prestazioni”. Ne deriva che la clausola che genera un sostanziale premio nei confronti degli operatori che subappaltano la minore quota dell’appalto non possa ritenersi discriminatoria né ingiustificatamente limitativa della libertà di stabilimento e della libera concorrenza.