Attestato di prestazione energetica, viola legge se manca libretto di impianto

In tempi non remoti il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito un importante chiarimento sulla possibilità che possa essere emesso un attestato di prestazione energetica (APE) senza la presenza di un libretto di impianto e di un valido rapporto di controllo di efficienza energetica. Considerata l’attualità del tema, rammentiamo come il MiSE rispose a tale quesito dichiarando che “emettere un APE senza allegare il libretto di impianto comprensivo dei relativi allegati, tra cui anche un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, significa dichiarare che l’impianto è stato ed è esercìto dal responsabile in violazione di quanto previsto dal D.lgs.192/2005 e dal DPR 74/2013 per cui è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15 dello stesso D.lgs. 192/05 e s.m.i. Nell’APE, tra l’altro, nei casi in cui è istituito il catasto regionale degli impianti termici, va indicato, nella quarta pagina, il codice del catasto regionale dell’impianto termico che implica la regolare registrazione e dotazione del libretto di impianto e dei relativi allegati”. Il Ministero ha poi precisato come all’atto dell’emissione dell’attestato di prestazione energetica se necessario occorre far redigere il libretto di impianto e dotarlo degli allegati che sono richiesti, compreso anche un valido rapporto di controllo di efficienza energetica. Solamente nell’ipotesi in cui l’impianto sia distaccato dalla rete del gas o sia stato dichiarato dismesso o disattivato, può mancare il rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità.